Il perito è essenzialmente un pratico, colui che ha maturato una sensibile e concreta conoscenza di una data materia e, in possesso di requisiti tecnici come un diploma o una laurea, previo esame, viene inserito negli Albi Camerali dei Periti e degli Esperti, con la possibilità di entrare a far parte di altri e vari Albi o Collegi come ad esempio quello dei C.T.U., consulenti tecnici del Tribunale. I regolamenti variano tra provincia e provincia, come varia anche l'orientamento selettivo di per se, comunque, alquanto rigido.

Nel caso del perito nautico, egli deve in primo luogo essere in possesso di un titolo di studio tecnico, in molte provincie unicamente il diploma nautico o la lurea in ingegneria o architettura ad indirizzo navale. Inoltre deve dimostrare un certo numero di anni di operato nell'ambito delle sub-categorie per cui richiede l'iscrizione.

Ne consegue che la figura del perito è altamente specializzata e, nell'ambito nautico, a causa del limite imposto dal diploma tecnico, tale figura è ulteriormente specifica. Ad evitare equivoci, poichè spesso alcuni periti operano nell'ambito di categorie o sub-categorie per cui non sono accreditati, è opportuno verificare le categorie e sub-categorie per cui hanno ricevuto l'iscrizione. Ad esempio, avendo un orientamento meccanico, alcuni periti potrebbero non avere la sub-categoria relativa alle vele e, nel caso di una consulenza assicurativa per un danno ad un'imbarcazione a vela, l'assicurazione protrebbe non accettare la relazione tecnica rilasciata da quel perito in quanto egli non è iscritto per la sub-categoria relativa alle vele. Ovviamente tale richiamo fa riferimento a ben altre figure che esercitano la professione pur non avendone i titoli adeguati. Risulta che molti broker, ad esempio, rilascino perizie e garanzie su imbarcazioni pur non avendone i titoli necessari. A parte che un broker serio non sovrapporrebbe mai la funzione prettamente tecnica con quella commerciale, lo stesso broker serio ha tutta la convenienza a far periziare da un tecnico esterno l'imbarcazione da lui proposta in vendita, in primo luogo per sollevarsi da responsabilità, in secondo luogo per garantire ulteriormente il suo cliente.

Ultimo aggiornamento (Lunedì 18 Gennaio 2016 15:44)